VALUTATA, alla luce degli esiti sopra richiamati, l’efficacia che potrà avere l’estensione delle
procedure competitive di accesso agli incentivi per impianti di potenza superiore a 1 MW, nonché la
possibilità di ridurre gli incentivi e di estendere a tutti i tipi di impianti strumenti di più efficace
controllo della spesa, quali aste e registri;
RITENUTO alla luce della SEN e degli esiti del decreto 23 giugno 2016:
a) di distinguere regimi differenziati di sostegno, oggetto di distinti decreti con riferimento,
rispettivamente, a:
i. fonti e tecnologie mature e con costi prevalentemente fissi bassi o comunque suscettibili di
sensibile riduzione, quali eolico onshore, solare fotovoltaico, idroelettrico, geotermoelettrico
diverso da quello che prevede la totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse
formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle (di seguito anche solo:
geotermoelettrico), gas di discariche, gas residuati dei processi di depurazione;
ii. fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di innovatività nel contesto
nazionale e che hanno dunque costi fissi ancora elevati e tempi maggiori di sviluppo, ovvero
che hanno costi elevati di esercizio; rientrano in tale seconda categoria: eolico off shore,
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energia oceanica, geotermia di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 del
2010, biomasse, biogas e solare termodinamico;
b) di ammettere ai meccanismi di incentivazione il solare fotovoltaico, fatti salvi gli impianti di
potenza fino a 20 kW che possono accedere alle detrazioni fiscali, considerando il drastico calo
dei costi registrato negli ultimi anni e l’elevato potenziale sfruttabile;
c) di promuovere procedure competitive per gruppi di tecnologie o di tipi di impianti, caratterizzati
da costi comparabili;

RITENUTO pertanto:
a) di utilizzare il meccanismo delle aste per tutte le tipologie di impianti e le offerte con potenza
pari o superiore a 1 MW;
b) di prevedere i registri per tutte le tipologie di impianti di potenza e le offerte inferiori a 1 MW,
utilizzando come criteri di priorità dapprima il rispetto di taluni requisiti di tutela ambientale e poi
la maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa base, fermo restando i diversi livelli di tariffa
per fonte e scaglioni di potenza;

RITENUTO opportuno che, fatti salvi gli impianti che optano per la tariffa onnicomprensiva ove
prevista, le tariffe siano del tipo “a due vie”, per cui si riconosce al produttore la differenza tra la
tariffa spettante determinata con il presente decreto e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario
laddove tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il
produttore è tenuto a restituire la differenza;

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